D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Titolo I - Fondo pensioni
Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite.
a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto;
b) dalle indennità una tantum da corrispondersi in luogo di pensione e dei trattamenti similari;
c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei pensionati, da corrispondersi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
Le entrate del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti, previste dal successivo articolo 211;
b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da stanziare nelle spese correnti del bilancio della stessa azienda, in ragione di cinque volte e mezzo l'ammontare delle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti;
c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo pensioni dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara in applicazione della L. 27 luglio 1967, n. 658;
d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente articolo e da ogni altro eventuale provento di competenza del Fondo pensioni.
Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo pensioni indicate nel primo comma del presente articolo con un contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le stesse spese e le entrate del Fondo. Tale contributo è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, nello stat
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