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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo I - Fondo pensioni

Art. 211 - Ritenute a carico degli iscritti

Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute:

a) gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento dell'80 per cento 102 :

1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;

2) dell'indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

3) dell'indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;

4) dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità.

In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero 103 .

b) straordinaria:

1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato all'atto dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in ventiquattro rate mensili consecutive senza interessi. Fatta eccezione per i dipendenti inquadrati in ruolo in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747, detta ritenuta, nei confronti degli altri dipendenti che hanno compiuto trenta anni di età, viene aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo;

2) del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o asseg

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