D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Titolo I - Fondo pensioni
Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute:
a) gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento dell'80 per cento 102 :
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;
2) dell'indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
3) dell'indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
4) dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità.
In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero 103 .
b) straordinaria:
1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato all'atto dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in ventiquattro rate mensili consecutive senza interessi. Fatta eccezione per i dipendenti inquadrati in ruolo in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747, detta ritenuta, nei confronti degli altri dipendenti che hanno compiuto trenta anni di età, viene aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo;
2) del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o asseg
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