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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo II - Servizi computabili

Art. 213 - Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo pensioni

I servizi non di ruolo prestati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anteriormente all'iscrizione al Fondo pensioni, dai sussidiari sistemati in ruolo in base all'art. 20 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1785, ovvero all'art. 10 del D.L.Lgt. 12 aprile 1946, n. 292 e dai contrattisti inquadrati nei ruoli in forza del D.L.C.p.S. 9 luglio 1947, n. 667, sono computabili d'ufficio ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti e con le modalità stabilite dalle rispettive norme di inquadramento.

Il servizio prestato dal 1° settembre 1954 al 13 aprile 1963 dal personale già a contratto tipo proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana o dagli enti dipendenti dai cessati governi coloniali, inquadrato nei ruoli delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione dell'art. 20 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, è computabile d'ufficio per intero e senza onere a carico del personale interessato, ai fini del trattamento di quiescenza sul Fondo predetto.

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