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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo II - Servizi computabili

Art. 214 - Servizi resi ad enti diversi

Il servizio reso all'Ente nazionale per l'energia elettrica dal personale ferroviario che, all'atto del passaggio alle dipendenze di detto ente, ha optato per la conservazione dell'iscrizione al Fondo pensioni in base all'art. 6 del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144, è computabile ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo stesso.

Ai fini sopraindicati è, altresì, computabile il servizio prestato dal 26 ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato generale del Governo, del territorio di Trieste dal personale che successivamente sia stato iscritto al Fondo pensioni.

Nei confronti del personale, proveniente dalle ferrovie Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento-Monte Antico, Poggibonsi-Colle Val d'Elsa, Santhià-Biella, Biella-Novara e Sondrio-Tirano, inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione delle leggi 30 aprile 1959, n. 286, e 24 dicembre 1959, n. 1143, è computabile il servizio reso alle ferrovie di provenienza anteriormente alla iscrizione al Fondo pensioni a condizione che il servizio stesso risulti coperto da contribuzione assicurativa presso lo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

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