D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Titolo II - Servizi computabili
A favore dei dipendenti per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni sono computabili a domanda, in tutto o in parte, i servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in qualità di:
a) avventizio ordinario o straordinario;
b) sussidiario;
c) contrattista.
Se i servizi sopra menzionati sono stati resi con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applica l'art. 11; se i predetti servizi non sono coperti da contribuzione nella citata assicurazione generale, si applica l'art. 14, secondo e terzo comma.
I servizi resi in qualità di sussidiario o di contrattista sono computati a domanda limitatamente ai periodi non computabili d'ufficio in base all'art. 213, primo comma.
È computabile a domanda, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 26 febbraio 1969, n. 94, il servizio reso in qualità di assuntore anteriormente al 1° febbraio 1958.
Ai servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nei ruoli delle ferrovie dello Stato, sono estese le disposizioni contenute nell'art. 15.
Restano ferme le disposizioni di cui al capo VII, sezione I, della legge 27 luglio 1967, numero 658, concernenti il riscatto dei servizi non di ruolo prestati dal personale ferroviario con iscrizione alla gestione marittimi della Cassa nazionale della previde
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