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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo II - Servizi computabili

Art. 217 - Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi

Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da iscrizione al Fondo pensioni o comunque computato ovvero riscattato ai fini del trattamento di quiescenza a carico del predetto Fondo, è valutato con l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che esso sia stato reso con qualifiche per le quali il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio, rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni.

Gli aumenti per servizi speciali di cui alla parte I, titolo II, capo III del presente testo unico sono valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni solo se ineriscono a servizi computati o riscattati ai fini della predetta pensione ferroviaria.

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