D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Titolo II - Servizi computabili
Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche per i servizi resi dal dipendente dell'amministrazione ferroviaria. Dell'aumento previsto dall'articolo 217, primo comma, si tiene conto esclusivamente ai fini della determinazione del servizio utile.
Al trattamento di quiescenza disciplinato dalla presente parte sono estese le disposizioni generali di cui agli articoli 5, 6 e 7.
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