D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Titolo III - Trattamento di quiescenza
Le competenze accessorie sono commisurate alla decima parte dello stipendio, maggiorato degli eventuali assegni pensionabili, goduto dal dipendente al momento in cui è venuta a cessare la corresponsione in suo favore delle competenze stesse. Qualora siano intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si considerano i corrispondenti stipendi ed assegni pensionabili risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data della cessazione dal servizio.
Il predetto decimo va attribuito:
a) per intero, se il servizio per il quale il dipendente ha percepito le competenze accessorie, maggiorato degli aumenti di valutazione di cui all'art. 217, primo comma, ha durata uguale a 37 anni ovvero a quella del servizio utile per la pensione;
b) per una quota proporzionale alla durata del servizio valutabile per le predette competenze ed a quella del servizio utile ai fini di pensione, negli altri casi.
Ai predetti fini gli anni di servizio utile oltre il trentasettesimo si trascurano.
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