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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo III - Trattamento di quiescenza

Art. 225 - Diritto alla pensione privilegiata

Il personale che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, diviene invalido al servizio ferroviario ha diritto alla pensione privilegiata.

Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.

Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, al personale ferroviario si applicano le disposizioni degli articoli 73, 77 e 80, relative alla perdita dell'organo superstite, alle malattie tropicali e al servizio di guerra.

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