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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo III - Trattamento di quiescenza

Art. 226 - Misura della pensione privilegiata

Salvo quanto disposto nel successivo art. 227, la pensione privilegiata è liquidata aggiungendo al trattamento continuativo di quiescenza, spettante in rapporto alla durata del servizio utile maturato, un supplemento corrispondente alla differenza fra il trattamento continuativo predetto e quello calcolato su 30 anni di servizio utile o, se più favorevole, sul numero di anni di servizio utile maturato, aumentato di 12.

Agli effetti del comma precedente, per trattamento continuativo di quiescenza si intende la pensione normale calcolata in base agli anni di servizio utile maturati, se questi sono superiori a 10, ovvero ad un'anzianità di servizio virtuale pari a 10 anni.

Il supplemento previsto nel primo comma è attribuito in misura proporzionale al grado di riduzione della capacità lavorativa e, nel caso di concorso con una rendita di infortunio spettante per lesioni o malattie professionali che abbiano determinato, come causa o concausa, la cessazione dal servizio, per la parte eventualmente eccedente l'importo di detta rendita.

Nei casi di cecità o di perdita totale di due arti, causate da fatti di servizio, la pensione privilegiata è liquidata nella misura massima prevista dal primo comma dell'art. 222.

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