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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo III - Trattamento di quiescenza

Art. 227 - Trattamento di confronto - Aggravamento

In luogo del trattamento comprensivo della pensione privilegiata liquidata in applicazione dell'articolo precedente e della rendita spettante in base alle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, è attribuita, se più favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino alla data del collocamento a riposo d'ufficio secondo l'ordinamento vigente della cessazione dal servizio.

Il trattamento privilegiato più favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma è attribuito in via definitiva, salvo quanto disposto dal successivo comma.

In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni dipendenti da fatti di servizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 70.

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