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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo III - Trattamento di quiescenza

Art. 229 - Diritto al trattamento di riversibilità

In caso di morte in servizio dell'iscritto che abbia maturato 10 anni di servizio effettivo ovvero in caso di morte del pensionato, hanno diritto alla pensione di riversibilità il coniuge superstite, i figli e gli affiliati, i genitori e i collaterali, secondo le norme stabilite dagli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87.

In caso di morte in servizio dell'iscritto che non abbia maturato l'anzianità di cui sopra, ma che abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo, la vedova e gli orfani minorenni, di cui ai citati articoli 81 e 82, hanno diritto ad una indennità per una volta tanto.

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