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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo III - Trattamento di quiescenza

Art. 230 - Misura della pensione di riversibilità

La pensione di riversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi è deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte:

a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;

b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: 40 per cento per un avente titolo; 50 per cento fino a tre aventi titolo; 60 per cento per quattro o piu aventi titolo;

c) coniuge superstite con orfani, avuti dal matrimonio con il dante causa: con uno o due, 65 per cento; con tre, 70 per cento; con quattro o più, 75 per cento. La quota di pensione, corrispondente alla differenza tra l'aliquota determinata in rapporto al numero degli orfani compartecipi e quella indicata alla lettera a), spettante al coniuge superstite, viene divisa in parti uguali tra gli orfani quando alcuno di essi viva separato ovvero sia maggiorenne;

d) coniuge superstite con o senza orfani avuti dal matrimonio con il dante causa, in concorso con figli di precedente matrimonio del dante causa: 50 per cento al coniuge con o senza figli propri e 25 per cento ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

La pensione assegnata al coniuge superstite con figli propri si considera liquidata, agli effetti della ripartizione, nella percentuale che spetterebbe, ai sensi della precedente lettera c), al nucleo familiare del coniuge stesso, se con esso non concorressero orfani di precedente matrimonio del dante causa. Nel caso in cui il coniug

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