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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo III - Trattamento di quiescenza

Art. 231 - Misura dell'indennità una tantum - Criteri di ripartizione

L'indennità per una volta tanto a titolo di riversibilità è pari a tanti dodicesimi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile maturati dal dante causa.

La predetta indennità è assegnata in misura intera alla vedova sola o che conviva con figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e sempre che non concorrano figli di precedente matrimonio dell'iscritto medesimo.

Quando la vedova viva separata da alcuno o da tutti i figli, avuti dal matrimonio con il dante causa, l'indennità viene ripartita nel modo seguente:

a) 50 sessantacinquesimi alla vedova e 15 sessantacinquesimi ai figli, se questi sono in numero non superiore a due;

b) 50 settantesimi alla vedova e 20 settantesimi ai figli, se questi sono in numero di tre;

c) 50 settantacinquesimi alla vedova e 25 settantacinquesimi ai figli, se questi sono in numero non inferiore a quattro.

Qualora concorrano la vedova con o senza figli avuti dal matrimonio con il dante causa e figli di precedente matrimonio di quest'ultimo, l'indennità spetta per due terzi alla vedova con o senza figli propri compartecipi e per un terzo ai figli di precedente matrimonio del dante causa, qualunque sia il loro numero.

La ripartizione della quota di due terzi tra vedova e figli compartecipi va effettuata nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo, applicando le aliquote in esso stabilite in rapporto al numero dei fig

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