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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo III - Trattamento di quiescenza

Art. 232 - Pensione privilegiata di riversibilità - Morte del dipendente in attività di servizio

Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti indicati nell'art. 229 la pensione privilegiata di riversibilità.

La suddetta pensione si calcola applicando le percentuali di riversibilità di cui all'art. 230 agli importi del trattamento continuativo di quiescenza e del supplemento previsti dall'art. 226, primo comma, separatamente considerati. Se alcuno degli aventi titolo alla riversibilità ha diritto ad una rendita di infortunio, questa va detratta dall'importo del supplemento a lui spettante.

In luogo del trattamento, comprensivo della pensione di riversibilità privilegiata risultante dall'applicazione del comma precedente e della eventuale rendita di infortunio, va assegnata, se più favorevole, la pensione di riversibilità liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 230 alla pensione che sarebbe spettata al dipendente in base all'art. 227.

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