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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo III - Trattamento di quiescenza

Art. 235 - Pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale «equo trattamento»

Ai congiunti degli aventi diritto alla pensione sul Fondo speciale «equo trattamento» a carico dello esercizio ferroviario istituito con regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, sono estese le disposizioni contenute negli articoli da 229 a 234.

Agli effetti della determinazione della pensione di riversibilità, si applicano le norme di cui al citato regio decreto, relative alla decurtazione dell'assegno liquidato dal Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

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