D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Titolo III - Trattamento di quiescenza
In aggiunta alla pensione, spettano, nella misura ed alle condizioni stabilite negli articoli 94, 96, 97, 98 e 99 del presente testo unico, la tredicesima mensilità, l'assegno di caroviveri, le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale.
L'indennità integrativa speciale è dovuta anche al coniuge superstite, titolare di assegno alimentare, nella percentuale stabilita per la determinazione della misura dell'assegno stesso.
Ai titolari di pensione privilegiata, oltre agli assegni accessori previsti nel primo comma, competono, alle condizioni e con le modalità stabilite dagli articoli 100 e seguenti, l'assegno di superinvalidità, l'assegno complementare, l'assegno di previdenza gli aumenti di integrazione, l'indennità di assistenza e di accompagnamento, l'assegno di cura, l'assegno per cumulo di infermità, l'assegno speciale annuo e l'indennità speciale annua.
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