D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Titolo III - Trattamento di quiescenza
In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che abbia conseguito il trattamento di quiescenza per il servizio reso in precedenza ne perde il godimento ed è tenuto alla rifusione prevista dall'art. 117.
Ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, si applicano le disposizioni comuni di cui all'art. 118.
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