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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo IV - Procedimento

Art. 244 - Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi

Il dipendente con diritto all'iscrizione al Fondo pensioni, all'atto dell'assunzione in servizio, è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo resi in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare, o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

Salvo quanto disposto nel comma seguente si osservano gli articoli 145, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 146, 147, 149, 150, 151, 152 e 153.

La ritenuta per contributo di riscatto, in caso di pagamento rateale, ha inizio dal secondo mese successivo a quello in cui il provvedimento di riscatto dei servizi o di liquidazione della pensione è comunicato all'interessato.

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