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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo IV - Procedimento

Art. 246 - Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa - Competenza

Il trattamento privilegiato diretto è liquidato d'ufficio in caso di dispensa dal servizio ferroviario per inidoneità fisica, riconosciuta dipendente da fatti di servizio.

In ogni altro caso, tale trattamento è liquidato a domanda degli interessati.

La domanda di trattamento privilegiato diretto deve contenere l'indicazione delle infermità o lesioni per le quali il trattamento è richiesto e la specificazione dei fatti di servizio che le determinarono. L'interessato può allegare alla domanda tutta la documentazione che ritiene utile.

La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata al servizio centrale o al compartimento presso il quale è stato prestato l'ultimo servizio.

La domanda non è ammessa se il dipendente:

a) ha lasciato decorrere il termine di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio o di dieci anni da tale data in caso di parkinsonismo, senza chiedere l'accertamento della dipendenza da fatti di servizio delle infermità o lesioni denunciate;

b) non ha richiesto, ove ne ricorra il caso, la visita per la revisione del trattamento di quiescenza ai fini del riconoscimento della causa di servizio, nel termine e con le modalità stabilite dall'art. 164 dello stato giuridico per il personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425;

c) è stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica, non riconosciuta dipendente da fatti di servizio anche a segu

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