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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo IV - Procedimento

Art. 247 - Trattamento privilegiato diretto - Istruttoria

L'ufficio al quale è stata presentata la domanda di trattamento privilegiato diretto procede all'accertamento dei fatti ed acquisisce il parere dell'ispettorato sanitario, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

All'ispettorato sanitario deve essere trasmesso un rapporto informativo sui fatti accertati, redatto dal capo dell'ufficio, unitamente alla relativa documentazione amministrativa e sanitaria.

Gli accertamenti sanitari sono eseguiti dall'ispettorato sanitario con l'osservanza delle norme dettate dagli articoli 172, 173 e 174.

All'ispettorato sanitario compete esprimere il proprio parere sulla dipendenza da fatti di servizio delle infermità e delle lesioni denunciate, *-- sull'ascrivibilità di esse per assimilazione alle tabelle applicabili e sulle conseguenze che ne derivino relativamente alla capacità lavorativa del dipendente.

Ricevuto il verbale contenente il parere dell'organo sanitario, l'ufficio competente cura la trasmissione degli atti, per il tramite del servizio del personale, al consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato per il prescritto parere.

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