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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo IV - Procedimento

Art. 248 - Trattamento di riversibilità - Morte in servizio del dipendente

La pensione privilegiata di riversibilità è liquidata di ufficio a favore della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto per causa violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio.

Salvo quanto disposto dal comma precedente, in caso di morte del dipendente in attività di servizio lo avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso deve presentare, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilità, motivata domanda al servizio centrale o al compartimento presso il quale il dante causa prestava servizio.

La domanda, prodotta oltre il termine di cinque anni dalla data della morte del dipendente, non è ammissibile; essa è respinta con provvedimento definitivo del direttore del servizio o del compartimento competente.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il dipendente avesse già chiesto l'accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni contratte.

Salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, alla liquidazione o al diniego della pensione privilegiata di riversibilità si provvede con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, adottato previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in base al giudizio medico, quando sia ritenuto necessario, dell'ispettorato sanitario competente, sulla relazione causale tra l'infermità o la lesione da cui è derivata la morte del dipendente e i fat

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