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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte III - Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Titolo IV - Procedimento

Art. 249 - Trattamento di riversibilità - Morte dell'iscritto in quiescenza

In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, la pensione privilegiata di riversibilità è liquidata su domanda degli aventi diritto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Nel caso previsto dal comma precedente, se l'avente causa ritiene che la morte sia dovuta all'infermità o alla lesione per la quale era stato attribuito il trattamento privilegiato diretto, il Ministro competente provvede sulla domanda con proprio decreto dopo che sulla domanda stessa si è pronunciato l'ispettorato sanitario ed ha espresso parere il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

In caso di morte dell'iscritto, verificatasi dopo la cessazione dal servizio, l'avente causa che ritenga di aver titolo alla pensione privilegiata deve presentare domanda al servizio centrale o al compartimento, presso il quale l'iscritto prestò l'ultimo servizio. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 247.

La domanda di cui al comma precedente è dichiarata inammissibile con provvedimento definitivo del direttore del servizio o del compartimento competente se è presentata oltre il termine perentorio di due anni dalla morte del dante causa ovvero se, pur essendo stata prodotta entro il termine predetto, il dante causa sia incorso nelle decadenze stabilite dall'art. 246, quinto comma, lettere a), b).

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