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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 253 - Norme sulla competenza degli uffici periferici

Le disposizioni dell'art. 154, relative alla competenza degli uffici periferici a provvedere al collocamento a riposo del personale per raggiungimento del limite di età e a liquidare il trattamento normale diretto nonché le altre disposizioni che attribuiscono agli stessi uffici la competenza ad adottare provvedimenti definitivi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Si applicano a decorrere dalla stessa data le disposizioni della parte terza che stabiliscono nuove competenze ad adottare provvedimenti definitivi nei confronti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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