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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 256 - Casi in corso di trattazione

Ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data di entrata in vigore del presente testo unico si applicano le disposizioni del testo unico, anche per gli effetti anteriori alla data predetta.

Tuttavia le disposizioni del testo unico non possono essere applicate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, data da cui ebbe effetto la legge 15 febbraio 1958, n. 46, nei casi in cui il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, sia stato introdotto da tale legge.

La base pensionabile non può essere determinata in misura diversa da quella prevista dalle norme che erano applicabili alla data in cui la base stessa deve essere riferita.

Per quanto concerne gli assegni accessori del trattamento di quiescenza e gli aumenti della pensione relativi alle indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo non possono essere fissate decorrenza e misura diverse da quelle stabilite dalle disposizioni che erano applicabili nei periodi relativamente ai quali detti assegni e aumenti spettano.

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