D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte IV - Disposizioni finali e transitorie
I dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico o i loro aventi causa hanno diritto, a domanda, all'applicazione nei propri confronti delle seguenti norme:
a) art. 11, relativamente ai servizi che, ai sensi delle precedenti disposizioni, non erano riscattabili né altrimenti computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale;
b) art. 12, relativamente alla computabilità dei servizi non di ruolo resi alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti e degli istituti di cui allo stesso articolo e relativamente alla computabilità dei servizi di ruolo da parte dei dipendenti collocati a riposo per causa diversa dal raggiungimento del limite di età;
c) art. 13, relativamente alla riscattabilità dei periodi di iscrizione agli albi professionali e dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione;
d) art. 14, per quanto concerne la riscattabilità del servizio prestato, rispettivamente, in qualità di incaricato tecnico, di amanuense di cancelleria e di amanuense ipotecario;
e) art. 42, secondo comma, relativamente all'anzianità minima di venti anni di servizio effettivo stabilita per l'acquisto del diritto alla pensione normale da parte del dipendente civile dimissionario;
f) art. 81, terzo comma, sul diritto alla pensione di riversibilità in favore della vedova del pensionato;
g) articoli 82 e 84, per la parte in cui, ai fini del diritto alla pensione di riversibilità in favore degli orfani maggiorenni e dei collaterali del dipendente statale o del pensionato, è prevista l'età sessagenaria quale condizione alternativa di quella dell'inabilità a profic
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