D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte IV - Disposizioni finali e transitorie
Il dipendente cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, che, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 258, primo comma, chieda il riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali ovvero dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione, è tenuto al pagamento del contributo di riscatto commisurato al 18 per cento dello stipendio spettante, alla data di presentazione della domanda, al personale in attività di servizio che abbia qualifica o grado pari a quello rivestito dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio.
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