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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 263 - Pensione dell'I.N.P.S.

Nel caso in cui il dipendente acquisti il diritto alla pensione normale per effetto delle disposizioni richiamate dall'art. 258, comma primo, lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato subentrano nei diritti dell'interessato alla pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, già liquidata ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora non sia stata ancora liquidata la pensione a carico dell'Istituto suddetto, si applica l'art. 127.

Il primo comma dell'art. 41 non si osserva per i dipendenti statali che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, abbiano già ottenuto o chiesto il riscatto di servizi non di ruolo con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

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