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D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 272 - Orfani di dipendente o di pensionato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958

È riconosciuto diritto a pensione agli orfani maggiorenni del dipendente o del pensionato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958, che siano stati conviventi a carico dello stesso all'atto del suo decesso e che alla data suddetta fossero inabili al lavoro proficuo e nullatenenti, anche se le condizioni di inabilità al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte del dipendente o del pensionato.

La pensione spettante in applicazione del comma precedente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

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