IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 29.12.1973, n. 1092

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (G.U. 09.05.1974, n. 120)

Parte IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 273 - Ciechi titolari di pensione di riversibilità

I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di riversibilità per essere stati collocati al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e di privati o per avere intrapreso un lavoro autonomo possono optare, entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa, per la pensione di riversibilità di cui già godevano.

I ciechi di cui al comma precedente che hanno già cessato dall'attività lavorativa alla data dall'entrata in vigore del presente testo unico possono esercitare la facoltà di opzione entro un anno dalla stessa data.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.