D.P.R. 29.12.1973, n. 1092
Parte IV - Disposizioni finali e transitorie
Per i procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza, in corso alla data del 1° gennaio 1976, l'ufficio competente secondo le norme anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è investito.
Tutti gli atti del procedimento, compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni effetto.
I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino alla data di entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni effetto.
I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino alla data di entrata in vigore del presente testo unico, in conseguenza dei quali abbia già avuto inizio il pagamento rateale del contributo a carico dell'interessato o siano stati già regolati i rapporti tra lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno integrale esecuzione secondo le norme anteriori alla data suddetta.
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