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D.P.R. 31.05.1974, n. 416

Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo I - Comunità scolastica

Capo I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto

Art. 7 - Consiglio di disciplina degli alunni

[Presso ciascun istituto scolastico è istituito il consiglio di disciplina degli alunni, che è presieduto dal preside.

Il consiglio di disciplina degli alunni delle scuole medie è formato oltre che dal presidente da 4 membri di cui 2 eletti dal collegio dei docenti nel suo seno e 2 eletti dai genitori degli alunni; negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica il consiglio di disciplina è composto, oltre che dal presidente, da 4 membri di cui 2 eletti dal collegio dei docenti nel suo seno, 1 eletto dai genitori degli alunni e 1 eletto dagli studenti di età non inferiore a 16 anni.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altresì altrettanti membri supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento o assenza.

Il consiglio di disciplina è organo deliberante in materia disciplinare degli alunni per l'irrogazione delle punizioni che dal regolamento di disciplina siano attribuite alla competenza degli organi collegiali. Esso dura in carica un anno.

Contro le decisioni del consiglio di disciplina è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione competente per il grado di scuola cui appartiene l'alunno del consiglio scolastico provinciale.

Le elezioni dei membri del consiglio di disciplina degli alunni hanno luogo secondo le modalità di cui al primo comma del successivo articolo 20.

Le funzioni di segretario del consiglio d

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