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D.P.R. 31.05.1974, n. 416

Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo I - Comunità scolastica

Capo II - Organi collegiali a livello distrettuale

Art. 12 - Funzioni del consiglio scolastico distrettuale

Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro per la pubblica istruzione e previe opportune intese, anche attraverso una riunione annua alla quale possono essere invitati tre membri compreso il presidente, dei consigli di circolo o di istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma per l'anno scolastico successivo attinente:

allo svolgimento di attività parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche;

ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di assistenza scolastica ed educativa;

ai servizi di medicina scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica;

ai corsi di scuola popolare, di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente;

al potenziamento delle attività culturali e sportive destinate agli alunni;

ad attività di sperimentazione.

In attuazione del predetto programma il consiglio scolastico distrettuale ha il potere di avanzare concrete specifiche proposte agli enti e organi competenti anche in ordine alla priorità delle diverse iniziative.

Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte:

al provveditore agli studi, alla regione, agli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, per tutto ciò che attiene all'istituzione, alla local

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