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D.P.R. 31.05.1974, n. 416

Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo I - Comunità scolastica

Capo III - Organi collegiali a livello provinciale

Art. 13 - Consiglio scolastico provinciale.

Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie e artistiche della provincia.

Il numero complessivo dei componenti del Consiglio scolastico provinciale è determinato come segue:

a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel precedente primo comma sia rispettivamente non superiore a 100.000 compreso fra 100.001 e 300.000, superiore a 300.000;

b) in proporzione al numero delle unità scolastiche delle scuole di cui alla precedente lettera a) comprese nella provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero delle unità scolastiche sia rispettivamente non superiore a 100, compreso fra 101 e 300, superiore a 300;

c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale direttivo e docente delle scuole di cui alla precedente lettera a) e al personale non docente delle scuole medesime che siano statali: 12, 16, 20 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore a 10.000, compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000;

d) 6 componenti di diritto.

Fanno parte del consiglio scolastico provinciale: a) il provveditore agli studi; b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel precedente primo comma, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole; c) i rappresentanti del personale n

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