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D.P.R. 31.05.1974, n. 416

Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo I - Comunità scolastica

Capo IV - Organi collegiali a livello nazionale

Art. 16 - Consiglio nazionale della pubblica istruzione

È istituito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che sostituisce le sezioni seconda e terza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del Consiglio superiore delle antichità e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.

Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:

a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, così ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14 per la scuola media, 11 per la scuola secondaria di secondo grado, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1 per le scuole statali italiane all'estero;

b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal Ministero per la pubblica istruzione;

c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, uno di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e uno di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente

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