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D.P.R. 31.05.1974, n. 416

Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo I - Comunità scolastica

Capo IV - Organi collegiali a livello nazionale

Art. 17 - Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il vice presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Il Consiglio nazionale elegge altresì: a) l'ufficio di presidenza; b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico; c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado; d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali.

L'ufficio di presidenza è costituito da 7 consiglieri eletti dal Consiglio nel suo seno.

Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico è formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I 3 rappresentanti del predetto personale eletti nel Consiglio nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di disciplina.

Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado è formato dai 5 rappresentanti del personale direttivo componenti del Consiglio nazionale in qualità di membri effettivi e da 5 membri supplenti designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo in servizio rispe

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