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D.P.R. 31.05.1974, n. 416

Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo I - Comunità scolastica

Capo IV - Organi collegiali a livello nazionale

Art. 18 - Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:

a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione scolastica, una valutazione analitica sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;

b) formula proposte in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati;

c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;

d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore e artistica; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417, relativo allo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche;

e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale appartenente a ruoli nazionali per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

f) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi o dai regolamenti

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