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D.P.R. 31.05.1974, n. 416

Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo I - Comunità scolastica

Capo V - Norme comuni

Art. 20 - Elezioni.

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di interclasse e di classe hanno luogo per ciascun componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.

Le liste dei candidati che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione possono essere presentate da due elettori ove questi siano inferiori a 10, e da un decimo degli elettori ove questi non siano superiori a 100 ma superiori a 10, e da 20 elettori se questi siano superiori a 100.

Le liste dei candidati docenti concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 40 elettori.

Le liste dei candidati genitori concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 200 elettori.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna.

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei ra

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