D.P.R. 31.05.1974, n. 416
Titolo I - Comunità scolastica
Capo V - Norme comuni
Per i rappresentanti del personale docente di ruolo non di ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola secondaria e gli istituti d'istruzione artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.
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