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D.P.R. 31.05.1974, n. 416

Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo I - Comunità scolastica

Capo V - Norme comuni

Art. 24 - Svolgimento delle elezioni

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente decreto, e, in particolare per:

a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;

b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;

e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;

f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;

g) la proclamazione degli eletti;

h) la convocazione dell'organo;

i) la presentazione di ricorsi con indicazioni degli organi decidenti.

Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate quando è possibile, congiuntamente.

Le votazioni si svolgono in un unico giorno non lavorativo.

Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in ba

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