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D.P.R. 31.05.1974, n. 416

Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo I - Comunità scolastica

Capo VI - Norme particolari e transitorie

Art. 32 - Collegio delle insegnanti di scuola materna

Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il collegio delle insegnanti. Esso è composto dalle insegnanti di ruolo e non di ruolo del circolo ed è presieduto dalla direttrice didattica.

Il collegio delle insegnanti svolge i compiti di cui alle lettere b), g), h) ed i) del precedente art. 4. Inoltre:

1) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;

2) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;

3) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;

4) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento delle insegnanti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dal precedente art. 4.

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