D.P.R. 31.05.1974, n. 416
Titolo I - Comunità scolastica
Capo VI - Norme particolari e transitorie
Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il collegio delle insegnanti. Esso è composto dalle insegnanti di ruolo e non di ruolo del circolo ed è presieduto dalla direttrice didattica.
Il collegio delle insegnanti svolge i compiti di cui alle lettere b), g), h) ed i) del precedente art. 4. Inoltre:
1) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;
2) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;
3) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;
4) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento delle insegnanti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dal precedente art. 4.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.