D.P.R. 31.05.1974, n. 416
Titolo I - Comunità scolastica
Capo VI - Norme particolari e transitorie
Restano ferme le norme che attribuiscono la personalità giuridica a particolari tipi di istituzioni scolastiche cui si riferisce il presente decreto.
Le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest'ultimo.
Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di cui al primo comma è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti.
Agli istituti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 26.
Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
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