D.P.R. 31.05.1974, n. 416
Titolo I - Comunità scolastica
Capo VI - Norme particolari e transitorie
Le norme del presente decreto non si applicano ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza, salvo quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui al precedente art. 8, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'ambito di questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.
Nulla è innovato per quanto riguarda gli altri organi collegiali esistenti presso le istituzioni di cui al precedente comma.
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