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D.P.R. 31.05.1974, n. 416

Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo I - Comunità scolastica

Capo VI - Norme particolari e transitorie

Art. 40 - Norme particolari per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per le accademie nazionali di danza e d'arte drammatica

Le norme del presente decreto non si applicano ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza, salvo quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui al precedente art. 8, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'ambito di questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli altri organi collegiali esistenti presso le istituzioni di cui al precedente comma.

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