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D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo II - Reclutamento

Capo IV - Reclutamento del personale ispettivo

Art. 37 - Concorsi a posti di ispettore tecnico periferico

L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico periferico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti di cui al successivo articolo 119.

Ai predetti concorsi sono ammessi:

a) per il contingente relativo alla scuola materna, le direttrici e le insegnanti di scuola materna;

b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i direttori didattici di scuola elementare, gli insegnanti elementari e gli istitutori e le istitutrici;

c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonché agli istituti d'arte ed ai licei artistici, i presidi e gli insegnanti della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato nonché i presidi e gli insegnanti dei licei artistici e degli istituti d'arte, gli insegnanti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvi i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside non sia prevista.

Il personale docente ed educativo dovrà avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.

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