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D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo II - Reclutamento

Capo V - Reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole con lingua di insegnamento diversa dall'italiano

Sezione I - Scuole con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia

Art. 45 - Reclutamento del personale insegnante

Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e di Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto.

A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.

Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli, con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Sono esonerati dal colloquio di cui al precedente comma egli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

Nei concorsi a posti di insegnamento della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di scuole di istruzione secondaria e degli

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