D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo II - Reclutamento
Capo V - Reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole con lingua di insegnamento diversa dall'italiano
Sezione II - Scuole con lingua di insegnamento tedesca e scuole delle località ladine della provincia di Bolzano
I concorsi di cui al precedente articolo sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.
Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso.
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