D.P.R. 31.05.1974, n. 417
Titolo II - Reclutamento
Capo V - Reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole con lingua di insegnamento diversa dall'italiano
Sezione III - Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine
Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle località ladine sono ammessi gli insegnanti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive scuole od istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.
Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.
Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.
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