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D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo II - Reclutamento

Capo VII - Nomina in ruolo

Art. 59 - Esito sfavorevole della prova

In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali, o il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali, provvede:

alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso;

ovvero a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

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