IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo III - Diritti e doveri

Capo I - Diritti sindacali - Congedi ed aspettative

Art. 60 - Libertà sindacali

Le libertà sindacali del personale docente, educativo, direttivo e ispettivo delle scuole ed istituzioni educative, di cui al presente decreto, sono disciplinate dagli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.

L'uso gratuito di appositi spazi, ai fini di cui al citato art. 49 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, è concesso alle organizzazioni sindacali in ogni edificio scolastico.

Il personale docente ha diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni. Per il personale educativo il diritto di riunione è concesso nei locali della istituzione educativa.

Il personale direttivo ha diritto di riunione nei locali di una scuola od istituzione educativa liberamente scelta. Quando la riunione debba essere tenuta nei locali di una scuola, l'orario stabilito per il suo svolgimento non può coincidere con l'orario normale delle lezioni.

Il personale ispettivo tecnico ha diritto di riunione nei locali degli uffici in cui ha la sede di servizio.

Le riunioni, che possono riguardare la generalità del personale o gruppi di esso, sono indette singolarmente o congiuntamente dai sindacati che organizzano, su scala nazionale, le rispettive categorie del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo.

Va in ogni caso riconosciuto per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo il diritto di riunione durante l'orario di l

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.