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D.P.R. 31.05.1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato. (G.U. 13.09.1974, n. 239 - S.O.)

Titolo III - Diritti e doveri

Capo I - Diritti sindacali - Congedi ed aspettative

Art. 61 - Congedo ordinario

Il personale ispettivo, direttivo e docente ha diritto ad un mese di congedo ordinario nell'anno scolastico.

Il predetto diritto è irrinunciabile.

Il congedo ordinario deve essere frutto nei periodi di chiusura delle scuole od istituzioni educative.

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